mercoledì 6 dicembre 2017

INTERVENTO IN AULA SUL BIO TESTAMENTO

Signora Presidente, 
nella giornata di ieri, nell'avvio del dibattito su un tema così controverso e divisivo, abbiamo ascoltato di tutto e di più. Abbiamo anche sentito in maniera assolutamente impropria più volte dei riferimenti a una presunta volontà o desiderio del Sommo Pontefice. La citazione è assolutamente impropria in un'Aula del Parlamento italiano per motivi ovvi: qui evidentemente legiferiamo ai sensi della Costituzione e in uno Stato che ha assoluta sovranità. I riferimenti sono ancor più fuori luogo perché le citazioni erano assolutamente errate. Abbiamo sentito più volte fare confusione tra concetti diversi: l' eutanasia e l'accanimento terapeutico sono concetti e pratiche assolutamente diverse.
Il tema fondamentale del mio intervento oggi verte sulla questione di costituzionalità sollevata ieri. Ho ascoltato con attenzione gli interventi e tra tutti mi ha colpito particolarmente l'intervento del senatore Manconi. Proprio il suo intervento mi ha profondamente convinto dell'incostituzionalità di questo disegno di legge nella forma che stiamo esaminando. Ci sono una serie di questioni da sollevare e da proporre, ma vorrei partire da un principio, che è l'assunto secondo il quale nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso.
Il disegno di legge in questione, pur non adoperando mai il termine eutanasia, ha di fatto e nella sostanza un contenuto eutanasico. Infatti, sostanzialmente riporta nella potestà della persona la disponibilità all'autodeterminazione di un bene indisponibile come la vita umana. Per la prima volta, nel nostro ordinamento si afferma in modo esplicito il principio della disponibilità della vita umana contro quello della sua indisponibilità. Si rende, quindi, la vita un bene disponibile e ciò è evidente all'articolo 1, comma 5, quando si precisa che il paziente può esprimere «la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza». Ciò, oltre ad essere gravissimo in sé e a incidere sui fondamenti della deontologia medica, fa chiedere perché altri beni, oggettivamente meno rilevanti, nella vita, non siano assolutamente considerati come disponibili. Faccio degli esempi: è notorio come la possibilità di non godere delle ferie o di permutare le ferie in maniera diversa da parte del cittadino lavoratore non sia nella disponibilità del cittadino stesso. Non si può rinunziare; le ferie non possono essere commutate in indennità aggiuntive. Il cittadino non può avere piena disponibilità dei propri contributi previdenziali perché, se così fosse, il cittadino potrebbe disporre dei propri contributi previdenziali utilizzando sistemi assicurativi e tutele diverse e alternative rispetto alla previdenza sociale o rispetto alle casse previdenziali private. Potrei fare altri esempi di questo tipo. Eppure stiamo parlando di cose molto meno importanti rispetto alla tutela della vita.
Un'altra considerazione è che nella dicitura iniziale della proposta di legge si parlava di dichiarazioni e - guarda caso - il testo che ci arriva non parla più di dichiarazioni, ma di disposizioni. Non sfuggirà a questa Assemblea che la differenza non è da intendersi soltanto dal punto di vista lessicale, ma ha rilevanze giuridiche assolutamente diverse. Un altro aspetto fondamentale, sul quale noi non possiamo essere d'accordo, è quello relativo alla definizione della nutrizione e della idratazione artificiali quali trattamento sanitario, perché la nutrizione e l'idratazione non sono assolutamente da considerarsi delle forme di trattamento e confondere l'essenza ed il fine di una cosa con il mezzo è un errore assolutamente vistoso. La nutrizione e l'idratazione costituiscono dei sostegni indispensabili alla vita, tanto per la persona sana quanto per l'ammalato. Non perdono la loro essenza quando il mezzo della loro attuazione non è quello ordinario. Va aggiunto, tra l'altro, che l'interruzione della nutrizione e dell'idratazione conducono alla morte della persona, quindi di fatto l'operatore sanitario che si presta ad una pratica di tale genere, di fatto esegue un intervento di eutanasia attiva.
Nella stessa direzione eutanasica va anche l'aspetto che riguarda la disciplina delle revoche delle disposizioni anticipate di trattamento, perché le DAT, di fatto, così come possono essere rese, possono essere revocate, ma possono essere revocate da una persona nella piena capacità di intendere e di volere. Quando ciò non si verifica, quando il soggetto diventa incapace, a chi viene data la facoltà di interpretare o di applicare queste DAT? Queste disposizioni verranno applicate da un eventuale amministratore di sostegno, da un fiduciario il quale, a sua volta, potrebbe trovarsi in palese conflitto di interesse rispetto al paziente che, in altri tempi e in altro periodo, ha reso le DAT. Oppure, in mancanza di un fiduciario, dovrebbe essere il medico, l'operatore sanitario a rendersi interprete di queste dichiarazioni, ma anche questo pone dei problemi e comporta delle ricadute di responsabilità sull'operatore sanitario che, di fatto, non competono al medesimo.
Questo discorso e questo stesso ragionamento li possiamo applicare per la disciplina in favore dei minori ed incapaci: in questo caso, ci troveremmo in un altro ambito, che è quello della cosiddetta eutanasia del non consenziente.
Infine, un'altra questione fondamentale è l'alterazione del rapporto medico-paziente. In genere, il rapporto medico-paziente, per gli indirizzi della giurisprudenza, ma anche per la legislazione che si è accavallata in questi decenni, è sempre stato considerato un rapporto assolutamente bilanciato, basato sul diritto del paziente all'informazione e sul dovere del sanitario di informare (il cosiddetto consenso informato), legato essenzialmente alla libera determinazione del rapporto bene-fiduciario. Questo genere di norma che si vuole introdurre nel nostro ordinamento, invece, va ad alterare questo principio e tutto questo verrebbe a mettere l'operatore sanitario o il medico in una posizione di assoluta debolezza, esponendolo dal punto di vista legale a tutta una serie di conseguenze che la legge non prevede, o meglio ancora che la legge di fatto prevede allorquando dice che il medico è esente, nell'applicazione della DAT, da qualsiasi implicazione di natura civile o penale. Questa, di fatto, è un'ammissione gravissima, perché vuol dire che ci troviamo di fronte ad una norma che va al di là della portata annunziata e che costituisce, di fatto, una premessa per una legislazione verso forme eutanasiche che assolutamente noi non condividiamo e non apprezziamo.
Conseguentemente, signora Presidente, siamo in aperta violazione dell'articolo 2, dell'articolo 13 e dell'articolo 32 della Costituzione. Noi siamo fermamente convinti che questa norma non sia assolutamente conforme al nostro dettato costituzionale, quindi, esprimeremo un voto in tal senso

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